Qualche osservazione tecnica sull’accordo del 2 dicembre e le sue contraddizioni /1

Sarà la prima di una serie di valutazioni che raccoglieremo per contrastare nel merito il contenuto dello sciagurato accordo firmato il 2 dicembre tra sindacato editori e stampatori.

Con quell’accordo le cosiddette “parti sociali” creano ex nihilo una nuova figura giuridica: “la liquidazione volontaria con accordo sindacale”, credo mai esistita nel nostro ordinamento. Tra l’altro in presenza di un bilancio del Fondo in bonis. L’operazione è molto chiaramente finalizzata ad eludere la norma civilistica prevista dalle Disposizioni di attuazione al Codice civile – l’art. 16 – che richiama le norme fallimentari qualora sia disposta la liquidazione generale del patrimonio di un Ente come il Fondo.

La procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall’art. 70 del DLgs 385/1993, può avere due possibili vie di uscita: la prima è la liquidazione coatta amministrativa oppure alternativamente un accordo che garantisca la continuità aziendale. Tertium non datur. Ma la liquidazione coatta amministrativa ha risvolti penali che evidentemente spaventano qualcuno.



Lascia un commento