Come sostenere l’insostenibile. Il tema dell’obbligatorietà del Casella e i voluti fraintendimenti. Due riflessioni

Se saremo ricevuti da COVIP mercoledì prossimo, al suo organo di vertice porrò la questione del perché COVIP si ostina a considerare il Casella complementare. Per ora entriamo nel merito della questione. Domani quello che, a mio parere, è il motivo reale per il quale persone, fino a prova contraria, degne e probe si ostinano a sostenere l’insostenibile.

Cito dall’accordo del 2/12/2024: «Le parti istitutive convengono di trasmettere il presente Accordo agli organi dell’Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella e al Fondo Byblos». Non viene citata COVIP.

Cito dal comunicato del 6/12/2024 a firma SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM: «Tuttavia, l’Accordo non è ancora applicabile in quanto lo stesso deve obbligatoriamente passare all’approvazione della COVIP». Qui la si cita come ente approvante.

Riporto le parole della dott.ssa Francesca Balzani nell’audizione alla Commissione Bagnai del 13 marzo 2025: «le attribuzioni normative in capo alla COVIP non contemplano competenze in ordine all’approvazione di un accordo di liquidazione volontaria, che resta nell’esclusiva disponibilità e responsabilità delle Parti istitutive» (p. 11 dell’Audizione a firma F. Balzani).

Il comunicato delle parti istitutive è in piena e assoluta contraddizione con quanto affermato dalla stessa Balzani. O viceversa. Chi dei due dice il vero? Pronunciare qualcosa di cui non si può dire se sia vero o falso non è forse un modo di distorcere la realtà e allontanarla dalla propria verità? Un gioco delle parti che falsa la realtà è altrettanto falso. Entrambe le affermazioni, infatti, dicono il falso in due modi diversi. L’arte di passare il cerino acceso all’ultimo della catena. Che siamo noi.

Se a p. 11 Balzani afferma che alla COVIP non compete l’approvazione di un accordo di liquidazione, successivamente, a p. 14, dice che alla commissione «saranno sottoposte le modifiche degli Statuti dei Fondi interessati per la relativa approvazione. In questo ambito, le valutazioni della COVIP atterranno alla sostenibilità tecnica delle soluzioni ipotizzate, alla legittimità dei percorsi individuati e alla necessaria sussistenza di un’impostazione equitativa tra le diverse categorie interessate». Tutti elementi che caratterizzano di fatto il giudizio sui contenuti di un accordo di cui poche pagine prima si affermava non essere competenti ad approvare. Non giudico il tutto ma solo le sue parti. Ad essere attenti qualche stridio sui vetri lo si può anche percepire.

Se abbiamo inteso, e non è facile, la logica applicata a questo percorso sarebbe: non possiamo giudicare la firma dell’accordo tra le parti istitutive ma solo le sue conseguenze sugli Statuti del Casella e di Byblos e i relativi effetti sui meccanismi equitativi che coinvolgeranno, più o meno adeguatamente, le diverse categorie investite.

Ora questa può essere intesa come un’azione di vigilanza? Secondo la Treccani il termine, tra altri significati, ne ha uno che sembra designare cose diverse da quelle espresse nella relazione: «diritto-dovere degli organi della pubblica amministrazione di controllare la legalità e la correttezza degli atti degli organi dipendenti o di altri enti pubblici e privati, e di intervenire qualora sia necessario».

Nel caso specifico sembra adottarsi da parte della COVIP una versione ristretta di quella definizione, in quanto si tratterebbe di valutare la correttezza degli atti controllati solo ex post e non nel loro prodursi a partire da un accordo sul quale non ci si è voluti esprimere preventivamente.

A nostro parere questa sorta di discrasia temporale discende dal fatto che la COVIP accoglie tra i soggetti da vigilare un ente pensionistico che non aderisce alla definizione che la legge dà di “fondo complementare”.

Infatti a p. 4 Balzani rileva, correttamente, la natura obbligatoria del Casella derubricandola però a semplice “peculiarità”. In altre parole una sorta di anomalia che poco riverbera sulla sua vera natura che sarebbe complementare, nonostante questa stessa malformazione contraddica la definizione che il Dlgs 252/2005, all’art. 1, c. 2, fornisce dei fondi complementari per i quali “l’adesione […] è libera e volontaria”.

Come si fa a considerare complementare un fondo, come il Casella, che non ha mai previsto, anche in regime di deroga, l’adesione “libera e volontaria” ma solo l’iscrizione del dipendente fin dalla prima ora di lavoro contrattualizzato?

L’obbligatorietà impedisce di identificare il Casella come “fondo complementare”. Insistere nel considerarlo tale crea un’evidente contraddizione logica che condiziona le forme stesse assunte dalla vigilanza COVIP nei cinque anni di amministrazione commissariale.

Evitando di dare il giusto rilievo all’obbligatorietà si modifica anche il senso attribuito alle scelte adottate dalle parti istitutive nell’accordo del 2/12/2024.

Da una parte Balzani non vuole sindacare sull’accordo, dall’altra afferma: «L’accordo stipulato, propedeutico all’avvio della fase di liquidazione del Fondo, è volto a tutelare le platee interessate atteso che, nell’eventualità della mancanza dello stesso, la situazione avrebbe portato a dover valutare l’avvio di una procedura di liquidazione coatta amministrativa della forma pensionistica, con evidente nocumento per le platee medesime».

È affermazione che richiede un forte sforzo immaginativo per considerare la liquidazione volontaria, nelle condizioni previste dall’accordo, di minor nocumento della liquidazione coatta amministrativa. Là dove l’accordo prevede la cessazione delle erogazioni pensionistiche il nocumento è lo stesso della liquidazione coatta, più qualche soldo raccattato qua e là di ciò che resta nelle casse del Casella. Ed è solo un esempio.

Altra frase rivelatrice dello strano modo di ragionare della COVIP è l’affermazione seguente: «Con l’accordo, il Fondo Byblos diventa la forma di previdenza complementare di riferimento per gli addetti al settore che attualmente afferisce al Fondo Casella, anche con riferimento ai nuovi lavoratori, che vi potranno aderire su base volontaria, secondo le ordinarie regole di partecipazione alle forme di previdenza complementare». Dalla sottolineatura sui “nuovi lavoratori” pare intendersi che le “ordinarie regole di partecipazione alle forme di previdenza complementare” non siano propriamente le stesse riservate ai “vecchi lavoratori”. Come passare da un fondo obbligatorio a uno volontario mantenendo l’obbligatorietà del passaggio è un’altra di quelle trasgressioni alla logica rilevabile anche senza aver studiato l’Aristotele dell’Organon.

Le valutazioni che la COVIP si riserva di fornire nel processo di liquidazione – dopo la coatta scompare anche l’auto, lasciandola sola e nuda alla meta – sono volte «alla salvaguardia della sana e prudente gestione del sistema di previdenza complementare, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della necessità di garantire la migliore tutela a iscritti e beneficiari delle forme pensionistiche, pur in contesti di rilevanti squilibri». I “rilevanti squilibri” si riferiscono ancora al Casella o a Byblos?

E la trasparenza convocata insieme a Madama correttezza hanno a che fare, forse, con un accordo secretato? Mai sottoposto alla libera valutazione dei lavoratori? Mai distribuito? Da marzo a oggi ufficialmente nessuno ha ancora reso pubblico l’accordo del 2 dicembre. L’attività di vigilanza di COVIP poteva rivolgersi ai firmatari dell’accordo e al Commissario per chiedere ciò che nelle affermazioni di Balzani risulta essere il compito residuo della sua attività. Ma non lo ha fatto. Continuando a ripetere il monotono ritornello del Casella “fondo complementare”.

Sul tema dell’obbligatorietà del Casella doveva intervenire anche Carlo Rossi del Comitato promotore del Coordinamento il 3 novembre in Senato. Il tempo non glielo ha permesso. Lo allego, a completamento e a ulteriore spunto di riflessione, a questo post.



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