Anche se nelle intenzioni la ripartizione equa di ciò che rimane del Casella – cosa di cui parlava orgogliosamente Balzani nella sua audizione del 13 marzo – parrebbe una soluzione accettabile non lo è per almeno due motivi sostanziali.
Il primo
Non è accettabile che a decidere di questa soluzione, che soluzione non è, siano le stesse “parti istitutive” che hanno prodotto lo sbilancio. Non dimentichiamoci che anche i dati presentati come “oggettivi” – la piramide rovesciata – sono il prodotto di politiche largamente determinate e contrattate tra datori di lavoro e sindacati. Non se ne può, neppure retoricamente, attribuire la responsabilità esclusiva all’innovazione tecnologica. Anzi, possiamo affermare che le ristrutturazioni tecnologiche sono state il pretesto, usato dalla Fieg con l’avallo delle segreterie nazionali dei poligrafici, per ridurre surrettiziamente il costo del lavoro, attraverso il turn over di lavoratori con retribuzioni alte, in favore di nuovi assunti con retribuzioni basse; con un’ulteriore specifica aggravante: il pagamento di una riserva matematica sottostimata rispetto gli oneri finanziari scaricati sulla gestione del Fondo.
Occorre, inoltre, rilevare una macroscopica irregolarità procedurale. L’Amministrazione straordinaria è regolamentata dal Testo Unico in materia bancaria applicabile ai fondi pensione per il rinvio previsto dal dlgs n. 252 del 2005. L’amministrazione straordinaria, predisposta da COVIP nel caso di gravi perdite patrimoniali o manifeste irregolarità nella gestione dei soggetti vigilati, non è ancora una vera e propria procedura concorsuale, poiché prodromica allo stato di insolvenza e dunque alla liquidazione coatta amministrativa.
Con l’Amministrazione straordinaria, gli organi sociali del soggetto vigilato vengono sciolti e sostituiti da una struttura commissariale. La struttura commissariale ha almeno due doveri:
A trovare una soluzione che garantisca la continuità operativa;
B laddove l’ipotesi della continuità aziendale non sia realizzabile, dichiarare lo stato di insolvenza, tertium non datur.
Nel caso del Fondo Casella, viceversa, abbiamo assistito a una vera e propria riscrittura del Testo Unico in materia bancaria, fatta dalle parti sociali, sotto la supervisione del Commissario straordinario dottor Eugenio Ruggiero; riscrittura che ha cambiato il volto dell’istituto dell’Amministrazione straordinaria per mezzo di un Frankenstein giuridico: l’autoliquidazione volontaria del Fondo Casella.
Sono le stesse parti sociali, che hanno traghettato il Fondo Casella verso il dissesto, peraltro, non ancora visibile all’orizzonte secondo gli ultimi numeri forniti dal Commissario-“autoliquidatore” in nuce, a nominare sempre il dottor Ruggiero “autoliquidatore” in pectore, eludendo, in un colpo solo, tutte le norme imperative codicistiche sulla estinzione delle persone giuridiche (art. 27 e ss. CC).
Il secondo
Non è accettabile che ad attuare ciò che chiamano “ripartizione equa” siano gli stessi che hanno prodotto l’incapienza del fondo.
Queste due impossibilità discendono dalle più comuni delle pratiche liquidatorie imposte dal nostro ordinamento nelle quali prevale la necessità che non sia lo stesso responsabile dello sbilancio a determinare modi e quantità di ripartizione di ciò che rimane dopo il fallimento della sua attività. Dovrebbero chiamarsi procedure concorsuali.
L’azione di un commissario auto-liquidatore – una parodia di curatore fallimentare – proclamato dagli stessi “non ancora falliti ma sul punto di esserlo”, non può essere limitato nella sua azione da un accordo tra le parti istitutive che ne detta le direttive.
Ma è proprio ciò che sta avvenendo con l’attribuzione dell’esecuzione dell’autoliquidazione allo stesso commissario straordinario la cui unica azione in questi cinque anni di commissariamento è stata quella di permettere la stesura di un accordo che prima ancora che mitigare il danno già procurato ne promuove uno ancora maggiore con la motivazione di evitarne uno presentato in forma di spauracchio solo per trovare consenso tra i lavoratori attivi. Questi ultimi, considerati praticamente dei gonzi, forti della sicurezza e fiducia procurate dalle funamboliche manovre delle parti costitutive si riverserebbero nella braccia accoglienti del fondo Byblos. Lo stesso che il 2 dicembre aveva nel suo consiglio di amministrazione una delle firmatarie dell’accordo. Davvero difficile interpretare una sceneggiatura così impegnativa. Qualcosa non poteva non andare storto.
Chi è responsabile del danno (del nocumento come lo chiama elegantemente Balzani) non può essere lo stesso soggetto che tenta di porvi rimedio… peggiorando la situazione. Tanto più che le parti istitutive non hanno subito lo stesso danno che hanno procurato agli altri, quelli che dovevano essere i beneficiari delle intenzioni delle vere parti istitutive, quelle del lontano 1958! I sindacati non vengono liquidati! Gli editori non smettono di editare giornali che vendono sempre meno con o senza fondo Casella e gli stampatori pure! A essere liquidati sono i diritti maturati da pensionati e dai lavoratori.
Il Casella non era certo una cooperativa! E comunque anche nelle cooperative i soci svolgono funzioni di responsabilità diverse e vengono chiamati a rispondere diversamente nel caso di insolvenza e impossibilità a proseguire nell’attività per realizzare la quale la coop si è costituita.Nel caso del Casella l’incertezza e le contraddizioni dell’intervento di COVIP – forse dovute a una qualche leggerezza legislativa circa le sue funzioni di vigilanza – sta consentendo una sostanziale impunità dei responsabili del dissesto e un conseguente trasferimento dei danni su coloro che erano, oltre che beneficiari della buona gestione del fondo, la principale risorsa dell’ente medesimo.

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