Ho avuto la fortuna di parlare direttamente con l’attuale Commissaria della COVIP giusto il tempo di ricordarle il disastro Casella, a un incontro organizzato a Milano il 19 maggio dal quotidiano “la Repubblica” sulle complementari. Mi auguro, di poterle parlare più distesamente mercoledì, se saremo ricevuti da COVIP nel corso della manifestazione.
Mi sono immaginato un dialogo sulla natura del Casella convinto che uno degli errori capitali di questa storia sia radicato profondamente nell’equivoco, coltivato con interesse e furbizia, da un ragionamento che difetta di logicità. Leggendo e rileggendo la sua relazione in commissione Bagnai ho notato che la contraddizione nella quale incorre un ente di vigilanza che si occupa di pensioni complementari e iscrive e accetta al suo interno sotto l’etichetta, inventata di sana pianta, di fondi preesistenti un fondo che complementare non è, non trova alcuna attenzione nelle sue parole. Ne ho tratto un dialoghetto che vi propongo. La D. sono io.
D. Esiste un DPR?
R. Sì, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 1962.
D. È stato mai revocato?
R. Non risulta mai essere stato revocato o emendato.
D. Quindi gli effetti del DPR dovrebbero risultare ancora vigenti?
R. Certo.
D. Se il DPR esiste e non è mai stato revocato o emendato; se uno degli effetti del DPR è l’inserimento del Casella all’interno del CCNL, che nel nostro ordinamento ha valore di legge, il Casella è ancora a tutti gli effetti all’interno degli obblighi di legge erga omnes e quindi non dovrebbe essere nella disponibilità delle parti istituenti autoliquidarlo, in quanto non è consentito alle parti revocare quanto stabilito da una norma di rango superiore all’atto costitutivo del Casella. Non solo, ma le parti cosiddette sociali non possono modificare lo Statuto ed il Regolamento del Fondo, se non apportando innovazioni migliorative alle condizioni economiche e normative dei lavoratori iscritti.
R. Così dovrebbe essere, a rigor di logica.
D. Dallo stato di diritto si potrebbe passare a considerare lo stato di fatto?
R. Come no!
D. Lo stato di fatto è facilmente descrivibile. A tutti gli assunti con il CCNL poligrafico è stata imposta, anche in tempi successivi alla deroga, l’iscrizione obbligatoria al Casella, senza alcuna possibilità di sottrarsi o negarne il consenso.
R. Sì, mi risulta.
D. Se, quindi, la natura obbligatoria del Casella non ha subito alcuna modifica dall’introduzione del regime di deroga come è possibile oggi considerare il Casella un fondo complementare?
R. Non so come spiegarlo. So solo che lo abbiamo inserito nel settore dei fondi “preesistenti”, caratterizzato da un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare.
D. Ma se al momento dell’istituzione del Casella le forme complementari non esistevano non le pare anacronistico attribuirgli una caratteristica allora non esistente? Ma ancora più impossibile è attribuirgliela tout court in quanto la definizione di “fondo complementare” presente nel dlgs 252/2005, art. 1, c. 2 parla di adesione “libera e volontaria” e nel caso nulla c’è di libero e volontario in quanto ciò che è contrattualizzato nel CCNL, e il Casella lo è almeno a partire dal 1962, ha validità di Legge. Questo non crede invalidi alla radice le ragioni stesse dell’accoglienza del Casella tra quei fondi le cui azioni la Legge vi consente di vigilare?
R. Dovrei riconoscerlo, sempre a rigor di logica.
D. Una delle conseguenze dell’obbligatorietà è quella di permettere, attraverso le trattenute contributive in busta paga – quindi salario differito – l’erogazione, a data stabilita dalle leggi sulla previdenza sociale, della pensione integrativa. Quest’ultima ragione essenziale dell’istituzione stessa del Casella e delle sue prestazioni. Possiamo affermare senza ragionevole dubbio che l’obbligatorietà del Casella è ciò che permette il suo stesso funzionamento?
R. Certo. Ma nel corso della storia del Casella e con i mutamenti della struttura produttiva del settore si è giunti all’impossibilità di garantire le prestazioni del fondo. Forte e non superabile lo sbilancio prodotto dal rapporto tra lavoratori attivi e pensioni erogate, e quindi necessario interromperne l’attività.
D. Quindi lei mi dice che il Casella non può più erogare pensioni e non erogandole le ragioni stesse del suo esistere vengono meno?
R. Certamente. Non c’è possibilità alcuna di far proseguire la sua attività.
D. Capisco. Ma come conciliare il dato di fatto con quello di diritto? Dal momento che ai lavoratori è stato sottratto parte cospicua dello stipendio per garantire il funzionamento del fondo obbligatorio? Le faccio notare che il prelievo a carico dei lavoratori è stato duplice. Prima, in quote percentuali sullo stipendio in essere, sempre crescenti. Secondo, in quote percentuali sullo stipendio definibile durante i molteplici rinnovi contrattuali. Il carattere di “salario differito” dei prelievi effettuati destinati ad alimentare e garantire le prestazioni del Casella accentua la natura schiettamente integrativa e non complementare del fondo. Lo radicano integralmente all’interno della natura sostanziale della previdenza sociale così come si è configurata storicamente a partire dal 1884, anno di nascita in Germania della previdenza sociale.
R. I tempi sono cambiati. La natura stessa del lavoro anche. Tutto muta, anche la previdenza sociale.
D. È sia. Ma se tutto muta fino al punto di revocare le ragioni stesse di alcuni istituti previdenziali, si prenda per serio questo tentativo di stravolgerli e ci si assuma fino in fondo la responsabilità conclamata di peggiorare la condizione di vita dei lavoratori e si tolga la foglia di fico del riferimento alla Costituzione per consentire, fin nelle minuzie dei casi locali, lo stravolgimento dell’intero quadro costituzionale. Il Casella e soprattutto la posizione dei lavoratori al suo interno, è tutelato dalla Costituzione ancora vigente. Modificarla, senza dirlo, in virtù della cosiddetta costituzione materiale, determinata dalle diverse forme che assume il confronto tra le diverse e contrapposte forze sociali, peggiora e rende impossibile il dialogo sociale. Lo mina alla radice e costituisce una delle tante premesse per un crollo della legittimità democratica del sistema

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