Per la verità ne vorrei sapere di più. Ma un’ora e quaranta minuti di discussione con la governance della commissione di vigilanza, avvenuta mercoledì scorso in occasione della manifestazione in largo Dei Lombardi a Roma, mi ha offerto materiale ad abundantiam utile alla comprensione di certe decisioni, o non decisioni prese da COVIP. Ne sintetizzo due.
1- COVIP è il prodotto di una legge scritta male. Se non permette, stando a quanto dichiarato dai due giureconsulti all’interno della struttura, di distinguere gli enti sottoposti alla vigilanza in base alle loro caratteristiche essenziali – che significa in base a ciò che li rende tali e non altro –, ma considerandoli solo dal punto di vista cronologico, attraverso la famigerata definizione di enti previdenziali “preesistenti”, allora ci troviamo di fronte alla pretesa di segnare la storia della previdenza sociale in Italia con un prima e un dopo di tipo messianico. C’è un prima e un dopo COVIP, nel quale il prima viene assimilato ai criteri istituiti dal dopo, vale a dire alla “volontarietà” delle pensioni “complementari”. Ma questo avviene senza considerare se sia mutata o meno la natura degli enti pensionistici preesistenti. Nel caso specifico il Casella, che non risulta abbia mai abbandonato, anche sotto l’amministrazione straordinaria, la sua natura obbligatoria. A questa mia osservazione non è stata data alcuna risposta. Vale a dire non è stato detto né che è vera né che è falsa. Hanno semplicemente taciuto. E chi tace acconsente. Del resto l’ospite eravamo noi e sarebbe stato facile opporre argomentazioni diverse. L’unica è stata: la legge ci permette di procedere in questo modo.
2- Ho capito che COVIP non ha alcuna possibilità di impedire o promuovere la famigerata “autoliquidazione”, un istituto che, a quanto mi risulta, non esiste nel nostro Codice civile. Esiste, all’art. 13 (divenuto 16 nell’ultima versione dello Statuto del Casella), la possibilità di deliberarne la fine e, sempre alle parti istitutive, l’obbligo di “disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo. Al consiglio di amministrazione è demandata ogni facoltà in ordine alla liquidazione del fondo”.

Par di capire che lo scioglimento sia possibile in presenza di un “patrimonio residuo”, capiente di tutti gli oneri dovuti agli iscritti dalla gestione pensionistica, non certo quando il patrimonio residuo è pari a zero e le prestazioni interrotte o parzialmente interrotte (vedi decurtazione delle pensioni in essere o non ancora erogate… silenti differiti e altre specifiche tipologie di iscritti).
La seconda parte dell’art. 13 demanda al consiglio di amministrazione “ogni facoltà in ordine alla liquidazione del fondo”. Ma quando il consiglio di amministrazione non c’è più perché l’ente è posto in “amministrazione straordinaria” è il commissario a dover procedere, non senza aver intrapreso azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione che lo ha messo nella condizione di non poter far altro che liquidare un patrimonio residuo inesistente.
E se il commissario agisce seguendo le linee guida di quanto stabilito dalle parti istitutive, vale a dire l’accordo del 2 dicembre 2024, dov’è la sua straordinarietà? La sua terzietà?
In altre parole non c’è nessuna possibilità che l’autoliquidazione regga all’obiezione che la considera come un semplice, e un po’ rozzo escamotage per sfuggire all’obbligo di portare i libri in tribunale e aprire il fascicolo penale.

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