Lo propongo perché copre, a suo modo, il periodo – gli anni della grande decurtazione delle pensioni “per solidarietà” – immediatamente precedente il commissariamento del Casella (2020) e quello dell’accordo del 2024.
Contiene informazioni su come si è trascinata, malamente, la vicenda legale, più alcuni significativi dettagli sul ruolo dell’ambiente sindacale nel rendere impraticabile la via legale per il rispetto dei propri diritti.
Rilevo, al di là di questo, la mancanza di qualsiasi riferimento all’obbligatorietà dei contributi derivata dal decreto presidenziale del 1962. Elemento che definisce la vera natura del Casella, incardinandolo nelle norme pensionistiche più generali evitando di confonderlo con i fondi complementari.
Una mancanza che ha condizionato, a mio parere, l’azione legale che si è mossa tutta all’interno degli statuti firmati dalle parti istitutive e non ha coinvolto la dimensione strettamente previdenziale che lega il Casella all’art. 38 della Costituzione comma 4.
Questa mancanza è di assoluta importanza ed è ciò che ha permesso, in buona sostanza, la nefandezza finale dell’autoliquidazione.
Vero che quel richiamo è attivabile ora che le inqualificabili parti istitutive hanno deciso apertis verbis di interrompere l’erogazione delle pensioni come se fossero il deus ex machina di tutta la faccenda, legibus solutus, sciolti da ogni vincolo di legge.
Ma se fosse stato richiamato nel ricorso legale la natura obbligatoria del fondo i giudici non avrebbero certo potuto affermare in sentenza che il fondo era volontario.
Una confusione frutto, credo, della profonda commistione che lega la maggior parte dei giuslavoristi con il sindacato che garantisce una quota significativa della loro attività professionale.
Qui il documento sbianchettato dai nomi degli autori che non sono in grado di raggiungere per chiedere il permesso di pubblicazione.

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